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del 5 ottobre 2001, n.447 Regolamento con disposizioni in materia di licenze ed autorizzazioni per i servizi di telecomunicazione ad uso privato , in vigore dal 01/01/02
Art. 32
Definizione Radioamatore
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
2. L'attivita' di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori
della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
Art. 33
P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame
Art. 34
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B,
corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.
Art. 35
Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 36
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
Art. 37
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo
stesso.
Art. 38
Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto
all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Art. 39
Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40.
Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle
disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art.42
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43
Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.
Art. 44
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in
"banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.
Art. 45
Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le quali e' richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione
generale.
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